Onorevoli Colleghi! - A seguito della lettera a firma Antonio Carlo Montonati, pubblicata sul quotidiano Libero il 3 febbraio 2005, e delle molteplici altre che hanno trovato ospitalità sulla stampa nazionale, in cui si evidenziava la mancanza di traduzioni in lingua italiana nelle istruzioni per l'uso accluse a un prodotto audiovisivo, l'Associazione di tutela dei consumatori Assoconsum ha svolto una ricerca a campione che ha evidenziato come molti prodotti di vario genere vengano posti in vendita nel mercato interno dotati di istruzioni, sulla confezione o nel foglietto illustrativo accluso, in varie lingue. Molti di tali prodotti risultano essere totalmente privi di istruzioni o altre indicazioni in lingua italiana, pur presentando dettagli importanti, anche riguardo a componenti del prodotto, in molti altri idiomi: a partire dall'inglese, francese e tedesco, fino a giungere all'arabo, al cinese e ad altre lingue europee ed extraeuropee. La natura dei prodotti in oggetto è varia e merceologicamente diversificata: dai CD musicali, ai prodotti cosmetici, agli elettrodomestici, fino ai prodotti per l'igiene personale. Se la mancanza di chiare istruzioni e indicazioni può essere considerata un fatto secondario per i beni il cui consumo non presenta la potenzialità di rischi connessi a un uso improprio, come per i CD musicali, per quanto riguarda altri beni di consumo il rischio di provocare danni a sé e ad altri diventa più rilevante, come nel caso di cosmetici, prodotti per l'igiene o elettrodomestici. È peraltro indubbio che, anche per i beni

 

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che non ineriscono rigorosamente alla salute umana, l'accompagnare un prodotto con istruzioni e spiegazioni nella lingua del Paese in cui viene commercializzato assume la veste del rispetto culturale del cittadino, che ha il diritto di venire a conoscenza delle informazioni che possono incidere sulla volontà dell'acquisto in modo chiaro e comprensibile.
      Per affrontare tale situazione è stata predisposta la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 è inteso a garantire che ogni prodotto, di ogni categoria merceologica, destinato alla commercializzazione sul territorio italiano, rechi le istruzioni per l'uso e l'indicazione delle componenti, degli ingredienti, delle caratteristiche e del luogo di fabbricazione scritte in lingua italiana, sulla confezione o negli acclusi stampati illustrativi, a seconda della natura del bene. Si tratta di un intervento che peraltro, nella scorsa legislatura, il Governo aveva già assunto l'impegno di promuovere, accogliendo un mio ordine del giorno nel corso dell'esame del progetto di legge atto Camera n. 4360 (9/4360-C/2). In particolare ai commi 1 e 2 si prevede l'obbligatorietà di tali istruzioni e informazioni, con l'aggiunta dei possibili effetti nocivi in caso di uso errato o improprio, per tutti quei prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che contengano irritanti per contatto o per inalazione; al comma 3 si prevede l'indicazione di quanto all'articolo 1 in etichetta per i tessuti e i capi d'abbigliamento, sulla confezione per quanto riguarda gli accessori quali calze, scarpe, pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.
      L'articolo 2 sancisce il divieto di commercializzare qualsiasi oggetto di provenienza estera se privo delle note previste all'articolo 1 tradotte in italiano.
      All'articolo 3 si prevedono le sanzioni per i trasgressori, che consistono in una sanzione pecuniaria differenziata nell'importo per il gestore di esercizi commerciali, per il grossista, per l'importatore o per la casa produttrice.
      L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della legge i prodotti agroalimentari, per i quali viene fatta salva la disciplina vigente.
 

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